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Riferimenti Normativi I riferimenti normativi applicati e applicabili all'ecommerce. Compendio di leggi, decreti e circolari applicabili al commercio elettronico


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Non letto 06-02-2006, 02:45
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Predefinito IVA - rivendita di beni usati

I.V.A. - REGIME SPECIALE APPLICABILE AI RIVENDITORI DI BENI USATI

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Dopo anni di attesa anche in Italia e' stata finalmente recepita la direttiva comunitaria concernente la disciplina dei beni usati.
Il primo progetto di intervento a livello europeo risale addirittura alla proposta di settima direttiva, n. 88/846, in G.U.C.E. C 76 del 28/3/1989 che, a sua volta, riprendeva la precedente proposta di direttiva 77/735 del 18/1/1978.
Le ragioni che hanno indotto il legislatore a regolamentare questo settore economico nascono dall'esigenza costituzionale di evitare doppie imposizioni: trattandosi di beni usati la tassazione avviene infatti gia' nel momento del loro primo passaggio al consumo quando cioe' vi e' la vendita del bene nuovo al consumatore finale.
Il legislatore italiano ha introdotto una disciplina organica del settore attraverso il D.L. 23/2/1995 n. 41, convertito con modificazioni nella Legge 22/3/1995 n.85.
Negli articoli da 36 a 40 viene trattato un vero e proprio regime speciale che recepisce la direttiva 94/5/Ce e che risulta applicabile a condizione che i beni siano stati precedentemente acquistati da privati consumatori.
All'art.36 viene sancito che nel commercio dei beni mobili usati, degli oggetti d'arte, degli oggetti di antiquariato e da collezione (indicati in una apposita tabella allegata alla Legge) l'I.V.A. e' commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dall'acquirente del bene ed il prezzo di acquisto sopportato dal commerciante.


Nell'ambito del regime speciale sono individuabili tre differenti modalità di applicazione dello stesso:
1. regime ordinario
2. regime forfetario
3. regime globale.


Sotto il profilo soggettivo sono interessati tutti i contribuenti che esercitano abitualmente il commercio, all'ingrosso o al minuto o in forma ambulante, dei beni già citati; rientrano nel regime speciale anche coloro che solo occasionalmente effettuano cessioni di beni usati.


Sotto l'aspetto territoriale viene precisato che deve trattarsi di beni acquistati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato comunitario.

Tutto il regime speciale viene considerato opzionale, nel senso che e' possibile per una o più cessioni applicare il regime di normale determinazione dell'I.V.A.
Per alcune fattispecie di beni e' stato previsto un regime forfetario di determinazione del margine: anziche' sul guadagno, l'imposta viene applicata nella misura del 60% del prezzo di vendita per le cessioni di oggetti d'arte dei quali manca il prezzo d'acquisto o lo stesso e' privo di rilevanza ovvero non determinabile; nella misura del 50% per le cessioni effettuate dagli ambulanti; nella misura del 25% per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato effettuate da ambulanti e sempre sul 25% per i prodotti editoriali non di antiquariato effettuate da chiunque.

Per altri beni è stato invece previsto un "regime globale", da applicarsi salvo opzione per il regime analitico.
Il margine su cui applicare l'imposta viene in questo caso determinato globalmente in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento.
Tale regime si applica alle attività di commercio abituale, diverso da quello esercitato in forma ambulante, di veicoli usati, di francobolli, monete o altri oggetti da collezione e alle cessioni di parti e pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione dei mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche; di confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, compresi gli accessori; di beni anche di genere diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto; prodotti editoriali di antiquariato; qualsiasi altro bene di costo inferiore a un milione di lire.
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