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| Avvisi |
| Burocrazia Cosa devo fare per.....? Qual é la legge di riferimento per...? Se non rispetto questa norma che succede? Come devo comportarmi se... ? Mi è successo che... Tutto quello che c'è da sapere per essere in "regola" |
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#1
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Buongiorno a tutti, volevo una vostra opinione per quanto riguarda i beni ammortabili nell'e-commerce. La situazione "tipo" in cui mi rispecchio è questa: ditta individuale, l'ufficio coincide con l'abitazione, contribuenti minimi.
Da quello che ieri mi ha detto il commercialista si possono portare in detrazione, oltre ai beni ammortabili per stampanti, fax, pc, ecc. ecc., anche le spese telefoniche, quelle per l'elettricità, oltre a quelle per l'acquisto di un'auto. Il tutto ovviamente non dovrebbe superare il tetto dei 15.000 € nel triennio (nel caso dei contribuenti minimi). Risulta anche a voi? E in che percentuale sarebbero deducibili queste spese? Grazie! |
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#2
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Le cose detraibili ad uso promiscuo sono tutte detraibili al 50% diversamente da altri regimi in cui ci sono aliquote di detrazione diversa.
I 15'000 euro sono relativi ai beni strumentali (non alle spese telefoniche ad esempio), tutto il resto va a costo. Almeno cosi' mi ha detto precisamente il commercialista e comunque cosi' avevo capito leggendo le varie circolari... ciaoo
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#3
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Grazie Stefano, in effetti è come dici tu. Il mio commercialista, che purtroppo non ha mai affrontato pratiche riguardanti l'e-commerce, ha storto un po' il naso quando gli ho chiesto se l'auto potese rientrare o meno nella deduciilità.
Si è convinto quando gli ho detto che mi sarebbe servita per i viaggi verso i fornitori e incontrarli per le operazioni di marketing. Trattandosi di ditta individuale, è comunque necessario che l'auto sia intestata alla ditta o può andare bene anche se è intestata alla mia persona fisica? E per quanto riguarda l'eventuale verifica fiscale, come faccio a dimostrare che i chilometri scaricati sono stati effettivamente percorsi per motivi di lavoro anzichè per viaggi personali? Grazie per la tua disponibilità |
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#4
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Sinceramente non ho mai affrontato il discorso auto perchè non rientra nelle mie spese ... ma se la intesti alla ditta non è più ad uso promiscuo e diventa bene strumentale appunto. Altrimenti credo che tu debba fare la carta carburante e detrarre (cioè mettere a costo ricordati che lavori per cassa) il 50% delle spese sostenute.
ciaoo
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#5
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Grazie per l'aiuto, sei stato chiarissimo.
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#6
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Citazione:
Lo stesso per i costi del carburante, dove la deduzione è del 50%. Questo è indipendente dall'effettivo utilizzo del mezzo per uso personale o aziendale. ciao sergio |
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#7
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Ho trovato questo interessante prospetto che riporto:
Nuove disposizioni per la DEDUZIONE DEI COSTI INERENTI I VEICOLI Decreto Legge n° 81 del 2 Luglio 2007 (art. 15bis), convertito con Legge n° 127 del 3 Agosto 2007. Le nuove norme prevedono non solo aumenti nella deducibilità dei costi inerenti i veicoli a partire dal periodo di imposta 2007, ma retroattivamente hanno anche ritoccato le pecentuali inerenti il periodo di imposta 2006. Tale correzione per il 2006 potrà essere attuata in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto irpef, ires ed irap 2007 (entro il 30 novembre p.v.) SI RIPORTA UN DETTAGLIO PER CATEGORIE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPRESE: VEICOLI STRUMENTALI: ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: la percentuale di deduzione del 100% non ha subito modifiche. LEASING E NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 100% anche in caso di leasing o noleggio. IVA: La detraibilità iva è pari al 100% VEICOLI NON STRUMENTALI: ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: si passa dall'indeducibilità alla percentuale del 40%, ritoccando inoltre la percentuale di deduzione per il 2006 al 20%. In tal caso considerando i limiti di € 18075,99 per gli autoveicoli, € 4131,66 per i motoveicoli e € 2065,83 per i ciclomotori LEASING: La deducibilità è pari al 40%, nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a € 18075,99, per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo) NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 40%, per costi canone noleggio solo fino ad € 3615.20, con ragguaglio annuo IVA: La detraibilità iva è pari al 40% VEICOLI DATI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: la percentuale, prima limitata al fringe benefit, ora è stata portata per tutti i costi al 90%; il ritocco per il 2006 è del 65%. La L. 127/2007 è intervenuta nuovamente a modificare l'art. 51 del TUIR ripristinando la vecchia percentuale di imponibilità del fringe benefit in capo al dipendente. Questa percentuale, ritornata nuovamente ad essere il 30% dopo che era passata al 50% in base al DL 262/06, è riferita ad un importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI. LEASING E NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 90% IVA: La detraibilità iva è pari al 40% ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTISTI E PROFESSIONISTI: ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: per i veicoli utilizzati da artisti e professionisti si passa dal 25% al 40%; la percentuale di deduzione per il 2006 è stata portata al 30%. Varranno comunque i limiti di € 18075,99 per gli autoveicoli, € 4131,66 per i motoveicoli e € 2065,83 per i ciclomotori, esclusivamente per un veicolo in caso di professionista singolo, oppure, se l'attività viene svolta in forma associata, per un veicolo per ogni socio / associato. LEASING: La deducibilità è pari al 40%, nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a € 18075,99, per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo) NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 40%, per costi canone noleggio solo fino ad € 3615.20, con ragguaglio annuo IVA: La detraibilità iva è pari al 40% ----------------------------------------------------------------------------------------------------- AGENTI DI COMMERCIO: ACQUISTO E SPESE DI UTILIZZO: non ci sono state variazioni; confermati i limiti di € 25822,84 per gli autoveicoli, € 4131,66 per i motoveicoli e € 2065,83 per i ciclomotori. LEASING: La deducibilità è pari al 80%, nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo dal costo massimo di € 25822,84, con ragguaglio annuo) NOLEGGIO: La deducibilità è pari al 80%, per costi canone noleggio solo fino ad € 3615.20, con ragguaglio annuo IVA: La detraibilità iva è pari al 100% ---- Marino
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www.hostwebservice.com www.banneritaly.com "E come tutte le più belle cose..vivesti solo un giorno, come le rose" Ciao Valerio... 13/04/2011 Benvenuta Sofia ! |
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#8
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Giusto per precisazione vi ricordo che biomulino usa il regime dei minimi che non prevede scaglioni e/o fasce diverse di deducibilità a seconda del bene... e soprattutto non versa l'iva e non la detrae di conseguenza.
ciaooo
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#9
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Non mi aspettavo tante risposte, ringrazio infinitamente tutti; ora sicuramente ho le idee più chiare (almeno credo). Come diceva Stefano, la mia attività rientre nel regime dei minimi, pertanto non verso l'iva. Ne deduco che la mia aliquota di deducibilità sia il 40% per l'auto e il 50% per il carburante.
Mentre invece non so se siano deducibili le spese per l'assicurazione e per il bollo..... Ancora grazie infinite a tutti |
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#10
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Citazione:
mi spiegate perchè 40% auto 50% carburante? tutto quello che concerne l'auto lo tratto allo stesso modo 40% dal carbutante, al bollo, alle multe, assicurazione, revisioni ecc |
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