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#1
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Salve a tutti,
ho un quesito da porre: Se devo fare una fattura per un prodotto con iva al 20% diciamo per esempio un prodotto che costa 100 euro + iva al 20% = 120 euro e la azienda al quale devo fare la fattura mi comunica che è esente iva devo fatturare 120 euro o 100? Io sarei più propenso per 100 euro dato che l'iva in questo caso per me è solo una tassa che devo versare allo stato. Grazie |
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#2
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Si tratta quindi di un'azienda straniera ma all'interno della Comunità Europea, immagino.
In questo caso fatturi 100, con la dicitura "Non imponibile Iva ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633 e successive modificazioni" |
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#3
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No, è una scuola...
Cmq quindi mi confermi si fattura 100... Da un punto di vista fiscale a me non cambia nulla solo che dal punto di vista morale mi sembra un metodo per pagare meno... Grazie della risposta. |
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#4
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Immagino che tu debba farti dare la dicitura esatta da scrivere nella fattura (Esente IVA ai sensi dell'art, ecc ecc)
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#5
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Citazione:
Ad esempio gli esportatori abituali ricevono fatture senza imposta. E comunque anche se fatturi con iva chi riceve la fattura, se soggetto passivo di imposta, la mette a credito in liquidazione e di fatto non la mette tra i costi. |
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#6
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Citazione:
In caso contrario fatturi con IVA. Non è tanto un problema morale ma fiscale se emetti una fattura esente IVA ne sei responsabile. Ciao Sèvero |
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#7
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La morale di questa storia è che la morale non c'entra nulla.
E' solo il morale che va giù al constatare quanto sia ancora ostica la normativa Iva entrata in vigore appena 26 anni fa.... Chiamasi Dichiarazione d'Intento quella che l'acquirente deve consegnare al venditore se vuole acquistare in esenzione iva. MODALITA' OPERATIVE: al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell’Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d’intento su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione d’intento deve: · essere consegnata o inviata prima dell’effettuazione del primo acquisto in sospensione d'imposta; · essere redatta in duplice esemplare; · essere numerata progressivamente per ogni anno solare; · riportare i dati anagrafici del dichiarante, l’articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio; · indicare se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell’anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l’anno) ovvero per operazioni effettuate nell’anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate nell’anno 2005 fino a € 15.000); · essere annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972, ovvero, in sostituzione del registro, in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi. L’emissione delle dichiarazioni d’intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione Iva 2005. Il fornitore che riceve dal proprio cliente la dichiarazione d’intento deve: · numerarla progressivamente; · annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di ricevimento sull’apposito registro o sul registro Iva acquisti; · emettere la fattura di vendita verificando che la dichiarazione d’intento ricevuta sia ancora valida, indicando nelle fatture il titolo di non imponibilità Iva e la relativa norma di esonero (art. 8, co. 2, art. 8-bis, co. 2 o art. 9, co. 2 D.P.R. 633/1972) e gli estremi della dichiarazione d’intento. |
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