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| Problemi, pareri ed opinioni Uno spazio per chi lavora e/o interessato al mondo dell'e-commerce, esperti o semplici curiosi, per esprimere le loro idee, opinioni, perplessita' in merito. |
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#1
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Siamo, io e mio marito Antonio, nel mondo e-commerce dal 2000, ma non abbiamo mai trovato il tempo per cercare nel web altri "colleghi", con cui potersi consultare per dubbi o chiarimenti.
Complimenti al Forum Aicel che ci fa sentire meno soli. In questi otto anni abbiamo trovato molta incompetenza e non conoscenza; la vendita e-commerce veniva vista da molti nostri consulenti come "una terra incolta e arida" che chissà quali frutti poteva far nascere. Noi ci abbiamo creduto e tanti nostri clienti ci hanno apprezzato. Qualità, consulenza, serietà e tempestività sono stati i giusti ingredienti. Abbiamo lo scorso mese avuto un time-out da un avvocato tedesco e chiediamo la vostra consulenza. Vendiamo coltelli giapponesi di varie marche. Una di queste marche non viene da noi importata, ma acquistata da importatore italiano, che ci fornisce il prodotto e ci consiglia un listino prezzi al pubblico che noi rispettiamo. Il prodotto si propone al mercato europeo ad un prezzo competitivo. Il nostro sito si presenta al web nella lingua italiana ed inglese, ma nel maggio 2008 inseriamo anche la lingua francese. A giugno un avvocato tedesco a nome dell'azienda giapponese (e a nome secondo noi anche del distributore tedesco che vende anche in Francia) ci intima di non mettere online nella lingua francese il prodotto, ma di vendere solo nella lingua italiana. L'importatore italiano ci informa che loro possono vendere solo in Italia e consigliano di farlo anche a noi. Non abbiamo firmato nessun accordo e crediamo di non avere dei limiti, ma per il momento abbiamo tolto dalla lingua inglese e francese il prodotto. Conoscete qualche norma di diritto internazionale che può informarci su quali sono le regole in Europa? Ringraziamo intanto per eventuali risposte. Saluti |
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#2
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Ciao,
non credo che in questi casi esista una normativa di riferimento. Piuttosto si tratta di accordi commerciali che intercorrono tra le varie parti (produttore - distributore - commerciante) Ad esempio un nostro distributore, per il mercato italiano, ci ha fatto firmare un vero e proprio "accordo" che ci impegna a non vendere a privati italiani un determinato marchio di t-shirt. Il prodotto possiamo venderlo solo ad aziende che lo dovranno utilizzare come abbigliamento aziendale (quindi neppure rivenderlo). L'accordo tra l'altro scade di anno in anno e dev'essere ri-sottoscritto ogni volta. Quindi, il consiglio e' quello di contattare il singolo distributore e richiedere esplicitamente il consenso (scritto!) di poter operare anche sul mercato estero. |
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#3
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Grazie per la risposta Fabio.
La mia domanda è: Se non esiste una normativa europea per la vendita e-commerce e non ci sono mai stati posti dei limiti di territorio o di lingua e non ci è stato chiesto di firmare accordi commerciali con i nostri produttori o distributori, come possiamo operare? Il nostro distributore italiano era perfettamente a conoscenza, come tutti gli altri nostri fornitori, della messa online della lingua francese e non ci ha posto nessun limite. E' bastata una lettera da un avvocato tedesco per far nascere dei dubbi al distributore e porci dei limiti?! La forza del Web è di non avere confini, ma se domani un avvocato ungherese, olandese o scandinavo per frenare o limitare la libera vendita nel proprio territorio, vi manda una lettera che vi impone di non vendere nel proprio paese, siamo certi che lo possa fare? Rimango sempre nel dubbio. ---------------------------------- www.afcoltellerie.com |
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#4
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Il problema secondo me non è l'avvocato tedesco, ma il fatto che questi agisca per conto del vero produttore giapponese.
Se veramente è così, significa che il produttore non gradisce la vendita internet, e potrebbe anche decidere di tagliare via l'attuale distributore italiano in quanto la sua rete di vendita non è compatibile con le esigenze aziendali, e cercarsene un altro che sottoscriva l'impegno a non vendere a siti internet; oppure far sottoscrivere questo impegno all'attuale distributore. Ma perchè mai un produttore giapponese dovrebbe rivolgersi a un avvocato tedesco? A me sembra più probabile che si tratti di un'iniziativa del distributore tedesco, che vede minacciato il suo territorio da internet. Dovresti parlarne chiaramente col tuo distributore. Se i coltelli che vendi sul sito sono di tua proprietà in questo momento, tu puoi pubblicarli come vuoi e venderli a chi vuoi. Se invece li compri sul venduto, dipendi dalla disponibilità di altri e quindi devi chiedere permessi e autorizzazioni. |
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#5
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Giusta interpretazione.
Rimaniamo anche noi della convinzione che il distributore italiano abbia il timore di scontrarsi con il produttore e scelga la strada più veloce. Non intervenire cercando chiarimenti al produttore e consigliando a noi di non vendere in altre lingue. I coltelli che vendiamo sono a magazzino, ..quindi di nostra proprietà, (giusto non ci avevamo mai pensato); per nostra scelta se non è disponibile non è possibile acquistarli nel sito. Vogliamo dare tempestività alla vendita online, e vendiamo solo quello che è a magazzino. Se non è disponibile viene tolto il tasto Compra. Ci stupiamo che Internet spaventi il mercato, pensavamo che per tutti e in particolar modo per i produttori fosse interessante vendere di più. In particolar modo prodotti di alta qualità, dove è importante la capillarità della rete distributiva. Grazie per la risposta. Cristina ---------------------------------- www.afcoltellerie.com |
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#6
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Non è una novità. Basta pensare che Armani fino a qualche tempo fa vietava la vendita on-line dei suoi abiti. Da qualche giorno ha cambiato strada e vende on-line
Al Vostro posto, sempre che la vendita di quel prodotto sia economicamente rilevante, contatterei il Vostro distributore, mettendo per conoscenza il produttore, chiedendo una risposta ufficiale. Tenete presente comunque che alla fine, norme o meno, dovrete giocoforza sottostare alle decisioni del produttore e della sua rete distributiva.
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