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Riferimenti Normativi I riferimenti normativi applicati e applicabili all'ecommerce. Compendio di leggi, decreti e circolari applicabili al commercio elettronico


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  #1  
Non letto 09-02-2008, 00:38
L'avatar di FabioCambiaso
FabioCambiaso FabioCambiaso non è connesso
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Predefinito Diritto di recesso su importi inferiori a 26 euro

Andando a leggere tra le righe del Codice del Consumo

http://www.aicel.it/forum/showthread.php?t=23316

nella SEZIONE I Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
viene riportato (art.46)

Citazione:
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali
spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità
del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.
Quindi sembrerebbe che il diritto di recesso non e' esercitabile per importi (salvo spese di spedizione e/o accessorie) inferiori a 26,00 euro.

il punto dice "sono esclusi dall'applicazione della presente sezione".

L'articolo 45 della stessa sezione pero' riporta
Citazione:
Ai contratti di cui al comma 1, lettera d) ovvero ai contratti per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.", si applicano, se più favorevoli, le
disposizioni di cui alla sezione II.
La sezione II pero' non parla dell'esclusione in caso di importi inferiori a 26 euro.

Secondo me, quindi, per l'e-commerce il Codice del Consumo NON consente l'esclusione del diritto di recesso per importi inferiori a 26 euro.

Tra l'altro quella frase "se piu' favorevoli" e' interpretabile a piacere....

Che ne pensate?
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... ne facciamo di tutti i colori
  #2  
Non letto 17-02-2008, 01:40
mailint mailint non è connesso
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Avevo notato anch'io la cosa e, come te, dato quel "Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione" ne ho dedotto che per le vendite a distanza (successiva sezione) non vale l'esenzione dei <=26 euro.

Questo lo dedurrei a prescindere sia dall'interpretazione che dall'esistenza stessa di quella parte dell'art. 45 che hai citato sotto.
Quel "se più favorevoli" comunque lo interpreterei come "se più favorevoli al consumatore" trattandosi di legge finalizzata ai sensi dell'art. 1 ad "assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori".

Ciao
  #3  
Non letto 01-08-2008, 12:45
kya kya non è connesso
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Ciao Fabio,
effettivamente anch'io mi sono soffermata su quella disposizione normativa. Inizialmente mi ero fatta prendere da un guizzo di entusiasmo, scambiando la sezione I con la II, più specifica nei confronti dell' e-commerce. Quando mi sono resa conto di quello che tu stesso hai evidenziato ho concluso nella stessa maniera, e cioè che per noi non vale l'esenzione dei 26 euro.
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  #4  
Non letto 02-08-2008, 22:52
L'avatar di FabioCambiaso
FabioCambiaso FabioCambiaso non è connesso
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Grazie Kia,
allora possiamo confermare che per l'e-commerce il diritto di recesso e' sempre dovuto, a prescindere dall'importo del carrello.
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... ne facciamo di tutti i colori
  #5  
Non letto 11-08-2008, 22:08
MiRcOv MiRcOv non è connesso
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D'altra parte lo si deduce anche dal nome delle sezioni.
L'art. 45 (quello che al comma 2 esclude il dir di recesso per i contratti di importo inferiore ai 26 Euro) fa parte della sezione "Contratti negoziati fuori dei locali commerciali".

La sezione II (quella alla quale rimanda il comma 3 dell'art. 45 per i contratti conclusi per corrispondenza o mediante catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista), invece, è intitolata "Contratti a distanza", specificazione dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

In conclusione, quindi, se si conclude un contratto di importo inferiore a 26 Euro e lo si fa in una fiera, in un mercato, ecc. il diritto di recesso non può essere esercitato (ci si trova fuori dei locali commerciali ma è comunque presente il professionista). Se, invece, lo stesso bene allo stesso prezzo viene acquistato mediante internet è possibile in ogni caso esercitare il diritto di recesso (il contratto viene concluso mediante un catalogo ed in assenza del professionista) dal momento che quella non è una vendita negoziata fuori dei locali commerciali bensì una vendita a distanza alla quale si applicherà, per quanto riguarda il diritto di recesso, l'art. 55 (che è contenuto appunto nella sezione II riguardo i contratti a distanza).
Il punto di tutta la discussione, secondo me, è la presenza o meno del professionista all'atto della conclusione del contratto. Infatti la stessa disciplina si applica anche se l'acquisto è avvenuto a mezzo catalogo cartaceo spedito al consumatore via posta.
Sembra che il legislatore, nel caso in cui non ci sia la contestuale presenza di consumatore e professionista, abbia accordato al consumatore, in ogni caso, la possibilità di esercitare il diritto di recesso.
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