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| Riferimenti Normativi I riferimenti normativi applicati e applicabili all'ecommerce. Compendio di leggi, decreti e circolari applicabili al commercio elettronico |
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#1
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Andando a leggere tra le righe del Codice del Consumo
http://www.aicel.it/forum/showthread.php?t=23316 nella SEZIONE I Contratti negoziati fuori dei locali commerciali viene riportato (art.46) Citazione:
il punto dice "sono esclusi dall'applicazione della presente sezione". L'articolo 45 della stessa sezione pero' riporta Citazione:
Secondo me, quindi, per l'e-commerce il Codice del Consumo NON consente l'esclusione del diritto di recesso per importi inferiori a 26 euro. Tra l'altro quella frase "se piu' favorevoli" e' interpretabile a piacere.... Che ne pensate? |
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#2
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Avevo notato anch'io la cosa e, come te, dato quel "Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione" ne ho dedotto che per le vendite a distanza (successiva sezione) non vale l'esenzione dei <=26 euro.
Questo lo dedurrei a prescindere sia dall'interpretazione che dall'esistenza stessa di quella parte dell'art. 45 che hai citato sotto. Quel "se più favorevoli" comunque lo interpreterei come "se più favorevoli al consumatore" trattandosi di legge finalizzata ai sensi dell'art. 1 ad "assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori". Ciao |
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#3
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Ciao Fabio,
effettivamente anch'io mi sono soffermata su quella disposizione normativa. Inizialmente mi ero fatta prendere da un guizzo di entusiasmo, scambiando la sezione I con la II, più specifica nei confronti dell' e-commerce. Quando mi sono resa conto di quello che tu stesso hai evidenziato ho concluso nella stessa maniera, e cioè che per noi non vale l'esenzione dei 26 euro.
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#4
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Grazie Kia,
allora possiamo confermare che per l'e-commerce il diritto di recesso e' sempre dovuto, a prescindere dall'importo del carrello. |
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#5
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D'altra parte lo si deduce anche dal nome delle sezioni.
L'art. 45 (quello che al comma 2 esclude il dir di recesso per i contratti di importo inferiore ai 26 Euro) fa parte della sezione "Contratti negoziati fuori dei locali commerciali". La sezione II (quella alla quale rimanda il comma 3 dell'art. 45 per i contratti conclusi per corrispondenza o mediante catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista), invece, è intitolata "Contratti a distanza", specificazione dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. In conclusione, quindi, se si conclude un contratto di importo inferiore a 26 Euro e lo si fa in una fiera, in un mercato, ecc. il diritto di recesso non può essere esercitato (ci si trova fuori dei locali commerciali ma è comunque presente il professionista). Se, invece, lo stesso bene allo stesso prezzo viene acquistato mediante internet è possibile in ogni caso esercitare il diritto di recesso (il contratto viene concluso mediante un catalogo ed in assenza del professionista) dal momento che quella non è una vendita negoziata fuori dei locali commerciali bensì una vendita a distanza alla quale si applicherà, per quanto riguarda il diritto di recesso, l'art. 55 (che è contenuto appunto nella sezione II riguardo i contratti a distanza). Il punto di tutta la discussione, secondo me, è la presenza o meno del professionista all'atto della conclusione del contratto. Infatti la stessa disciplina si applica anche se l'acquisto è avvenuto a mezzo catalogo cartaceo spedito al consumatore via posta. Sembra che il legislatore, nel caso in cui non ci sia la contestuale presenza di consumatore e professionista, abbia accordato al consumatore, in ogni caso, la possibilità di esercitare il diritto di recesso. |
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