Salve Blue e benvenuto,
andiamo a scavare nella storia:
nell'ormai lontano aprile del 1986 il Ministero ha autorizzato (la NM 360879 ) FIAT s.p.a. ad adottare una procedura per cui i concessionari avrebbero inviato per mezzo dei loro computer, collegati ad un computer centrale sito in FIAT, le fatture per le riparazioni effettuate sulle vetture in garanzia.
La motivazione alla concessione di tale autorizzazione recita:
Citazione:
Pur non potendosi disconoscere che il legislatore nella formulazione del primo comma dell’articolo 21 Dpr 633/1972 ha usato termini che riflettono soprattutto modalitàdi trasmissione dei documenti ("consegna" o "spedizione" tradizionalmente ipotizzabili, la proposta procedura non appare incompatibile con la disposizione in esame che ha l’essenziale finalitàdi assicurare che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA siano materializzati in documenti aventi lo stesso contenuto per l’emittente e per il ricevente, e che siano comunicati, nei prescritti termini, dal primo al secondo, senza preclusione delle diverse tecnologie a tal fine utilizzabili.
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Se ne desume che che è lecito inviare fatture a mezzo "strumenti elettronici" (e-mail, ftp o quant'altro) e a mezzo fax.
Con il passare del tempo tale interpretazione è stata rafforzata dalla RM 132/E del 28 maggio 1990, con la quale il Ministero afferma che l’esemplare della fattura destinato al cliente deve avere lo stesso contenuto dell’esemplare dell’emittente, potendosene discostare, per esigenze tecniche, nella forma e nella disposizione dei dati.
Quindi è addirittura possibile avere esemplari di fatture diversi nella forma, basta coincidano i dati fiscali.
Tutta questa sviolinata per dirti che i tuoi fornitori possono tranquillamente evitare l'inserimento delle fatture cartacee all'interno delle spedizioni e i tuoi amici della SIAE
devono accettare questo tipo di fatturazione (dopo la stampa, sempre cartacea è), visto che ci sono risoluzioni e decreti ministeriali che li obbliga a farlo