NLP3TRAINER
26-02-2007, 20:25
Prendiamo in esame il caso di una società italiana che venda onbline in europa con un commercio indiretto.
Fino ad una certa franchigia paga lÂiva in italia oltre se super una cetra cifra che è variabile per ogni stato deve versare l iva nello stato in cui vende il prodotto e quindi è obbligata a nominare un rappresentante fiscale oppure ad identificarsi direttamente.
Per motivi logistici, per esempio ha tanti articoli di poco peso e basso valore, puo voler spedire il materiale ad un deposito estero e da qui consegnarli all utente estero.
Puo anche per motivi di prestigio far figurare all utente finale che il prodotto parte dalla Spagna entere in realta parte dall italia.
Sulla stabile organizzazione ho trovato molto interessante questo articolo.
http://www.santoro.it/forum/riv1993/riv1993_n5art33.htm
ù
E' invece logico parlare di agenti indipendenti dal momento che essi hanno, sia per i Paesi di "common law" che per quelli di "civil law", il potere di concludere contratti in nome dell'impresa. In particolare si avrà la figura dell'agente indipendente quando esso è legalmente indipendente dall'impresa che rappresenta, non obbedisce ad istruzioni dettagliate, non è sottoposto a particolari controlli, è economicamente indipendente, sostiene il rischio economico dell'attività che esercita ed ha il potere di concludere contratti in nome dell'impresa. Di conseguenza un agente che esercita abitualmente il potere di concludere contratti in nome di un'impresa sarà considerato stabile organizzazione di tale impresa solo se non è agente indipendente e qualora lo fosse, solo se l'esercizio di tale potere non avviene nell'ambito della sua ordinaria attività (vedi Tab. 1 ).
Di conseguenza un agente che esercita abitualmente il potere di concludere contratti in nome di un'impresa sarà considerato stabile organizzazione di tale impresa solo se non è agente indipendente e qualora lo fosse, solo se l'esercizio di tale potere non avviene nell'ambito della sua ordinaria attività .
Premesso questo è molto importante definire il concetto della stabile organizzazione a causa del rischio
http://www.santoro.it/forum2000/riv2002/riv2002_n2art16.htm
Direttamente connesso con il concetto di stabile organizzazione è quello del "principio di attrazione" e della connessa "forza di attrazione" con la quale si intende la capacità attrattiva che la stabile organizzazione esercita sui redditi prodotti nel Paese "ospitante" dalla casa madre estera in base a determinate norme di attribuzione; ed è proprio in virtù di tali norme di attribuzione che la stabile organizzazione esercita la propria forza di attrazione che, di per sé, costituisce il criterio di collegamento sul quale si fonda la potestà impositiva da parte dello Stato.
In base a tale principio tutti i redditi "presumibilmente riconducibili" all'attività svolta da una stabile organizzazione di una società estera vengono assoggettati ad imposizione nel Paese di produzione; il reale pericolo, nella maggioranza dei casi, è rappresentato dalla difficoltà oggettiva di determinare con esattezza la quota parte di reddito attribuibile all'attività svolta dalla stabile organizzazione. Fatto questo che non consente alla casa madre estera di determinare a priori gli oneri fiscali gravanti sull'attività imprenditoriale esercitata in Italia.
(oppure nel nostro caso allÂestero)
Tuttavia, come anche esposto in precedenza, qualora la filiale venga costituita al solo scopo di svolgere delle ricerche di mercato ovvero al fine di raccogliere informazioni utili ad un futuro approccio al mercato straniero da parte della casa madre, la filiale stessa non potrà in alcun modo essere considerata come una stabile organizzazione della casa madre estera a patto però che tra i due Paesi interessati sia stata sottoscritta una Convenzione contro le doppie imposizioni e che il Trattato stesso sia stato predisposto in conformità con lo schema OCSE.
A questo punto la mia intelligenza limitata non mi permette di capire chiaramente se
Un rappresentante indipendente cofiguara stabile organizzazione non sembrerebbe.
Un deposito estero neppure?
Avere dei dipendenti all estero che operano in telelavoro ?
Per esempio chi voglia avvalersi es per pubblicare le aste in spagna di uno Spagnolo oppure per far spedire la merce.
Se l agente pubblica sul suo sito le aste della casa madre configura stabile organizzazione ?
Questi non sono quesiti da poco perche ci sono articoli es l arte dove esiste una notevole differenza fra il nostro e gli altri stati il 5 ed il 20 % e pagare l iva in uno stato oppure nell altro fa una notevole differenza.
Poi mi domando, nel caso di una socita italiana che operi all estero, o di una societa estra che operi in italia e non abbia beni nel territorio dell altro stato nel caso di controversia sulle due amministrazioni tributarie che cosa succede per la societÃ
Tutto questo perchè vorrei propormi ad alcune ditte estere come rappresentante che opera in Ialia e seguire tutta la parte e-commerce creazione aste in italiano incasso denaro ecc Vorrei essere sicuro di cio che posso e non posso fare sia negli interssi miei che della ditta mandante per non correre il rischiio che il fisco, in casoo di inadempinza della mandante si rivalga su di me
Tutti gli inteeventi che aiutino ad dipanare questa intricarta matassa sono graditi.
Fino ad una certa franchigia paga lÂiva in italia oltre se super una cetra cifra che è variabile per ogni stato deve versare l iva nello stato in cui vende il prodotto e quindi è obbligata a nominare un rappresentante fiscale oppure ad identificarsi direttamente.
Per motivi logistici, per esempio ha tanti articoli di poco peso e basso valore, puo voler spedire il materiale ad un deposito estero e da qui consegnarli all utente estero.
Puo anche per motivi di prestigio far figurare all utente finale che il prodotto parte dalla Spagna entere in realta parte dall italia.
Sulla stabile organizzazione ho trovato molto interessante questo articolo.
http://www.santoro.it/forum/riv1993/riv1993_n5art33.htm
ù
E' invece logico parlare di agenti indipendenti dal momento che essi hanno, sia per i Paesi di "common law" che per quelli di "civil law", il potere di concludere contratti in nome dell'impresa. In particolare si avrà la figura dell'agente indipendente quando esso è legalmente indipendente dall'impresa che rappresenta, non obbedisce ad istruzioni dettagliate, non è sottoposto a particolari controlli, è economicamente indipendente, sostiene il rischio economico dell'attività che esercita ed ha il potere di concludere contratti in nome dell'impresa. Di conseguenza un agente che esercita abitualmente il potere di concludere contratti in nome di un'impresa sarà considerato stabile organizzazione di tale impresa solo se non è agente indipendente e qualora lo fosse, solo se l'esercizio di tale potere non avviene nell'ambito della sua ordinaria attività (vedi Tab. 1 ).
Di conseguenza un agente che esercita abitualmente il potere di concludere contratti in nome di un'impresa sarà considerato stabile organizzazione di tale impresa solo se non è agente indipendente e qualora lo fosse, solo se l'esercizio di tale potere non avviene nell'ambito della sua ordinaria attività .
Premesso questo è molto importante definire il concetto della stabile organizzazione a causa del rischio
http://www.santoro.it/forum2000/riv2002/riv2002_n2art16.htm
Direttamente connesso con il concetto di stabile organizzazione è quello del "principio di attrazione" e della connessa "forza di attrazione" con la quale si intende la capacità attrattiva che la stabile organizzazione esercita sui redditi prodotti nel Paese "ospitante" dalla casa madre estera in base a determinate norme di attribuzione; ed è proprio in virtù di tali norme di attribuzione che la stabile organizzazione esercita la propria forza di attrazione che, di per sé, costituisce il criterio di collegamento sul quale si fonda la potestà impositiva da parte dello Stato.
In base a tale principio tutti i redditi "presumibilmente riconducibili" all'attività svolta da una stabile organizzazione di una società estera vengono assoggettati ad imposizione nel Paese di produzione; il reale pericolo, nella maggioranza dei casi, è rappresentato dalla difficoltà oggettiva di determinare con esattezza la quota parte di reddito attribuibile all'attività svolta dalla stabile organizzazione. Fatto questo che non consente alla casa madre estera di determinare a priori gli oneri fiscali gravanti sull'attività imprenditoriale esercitata in Italia.
(oppure nel nostro caso allÂestero)
Tuttavia, come anche esposto in precedenza, qualora la filiale venga costituita al solo scopo di svolgere delle ricerche di mercato ovvero al fine di raccogliere informazioni utili ad un futuro approccio al mercato straniero da parte della casa madre, la filiale stessa non potrà in alcun modo essere considerata come una stabile organizzazione della casa madre estera a patto però che tra i due Paesi interessati sia stata sottoscritta una Convenzione contro le doppie imposizioni e che il Trattato stesso sia stato predisposto in conformità con lo schema OCSE.
A questo punto la mia intelligenza limitata non mi permette di capire chiaramente se
Un rappresentante indipendente cofiguara stabile organizzazione non sembrerebbe.
Un deposito estero neppure?
Avere dei dipendenti all estero che operano in telelavoro ?
Per esempio chi voglia avvalersi es per pubblicare le aste in spagna di uno Spagnolo oppure per far spedire la merce.
Se l agente pubblica sul suo sito le aste della casa madre configura stabile organizzazione ?
Questi non sono quesiti da poco perche ci sono articoli es l arte dove esiste una notevole differenza fra il nostro e gli altri stati il 5 ed il 20 % e pagare l iva in uno stato oppure nell altro fa una notevole differenza.
Poi mi domando, nel caso di una socita italiana che operi all estero, o di una societa estra che operi in italia e non abbia beni nel territorio dell altro stato nel caso di controversia sulle due amministrazioni tributarie che cosa succede per la societÃ
Tutto questo perchè vorrei propormi ad alcune ditte estere come rappresentante che opera in Ialia e seguire tutta la parte e-commerce creazione aste in italiano incasso denaro ecc Vorrei essere sicuro di cio che posso e non posso fare sia negli interssi miei che della ditta mandante per non correre il rischiio che il fisco, in casoo di inadempinza della mandante si rivalga su di me
Tutti gli inteeventi che aiutino ad dipanare questa intricarta matassa sono graditi.